Tutele a sostegno maternità/paternità art.1, c.217 L.207/2024
L’INPS con Circolare 95 del 26/05/2025 fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’indennità dal 60% all’80% della retribuzione per l’ulteriore mese di congedo parentale di cui alla legge di Bilancio 2024 ed elevazione dell’indennità dal 30% all’80% per un ulteriore mese di congedo parentale pertanto l’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale purché fruiti entro i 6 anni di vita del bambino.
Il congedo può essere usufruito a mese intero, frazionato, a giorni o in modalità oraria.
Si rammenta che, come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore cosi suddivisi:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
- sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.
- Limiti di applicabilità del congedo parentale.
In sintesi:
- se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (legge di Bilancio 2023);
- se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (legge di Bilancio 2023 e 2024);
- se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025).
- Codici Uniemens
Ai fini della gestione ed esposizione in Uniemens dei congedi parentali la Circolare INPS ha previsto i seguenti codici:
- PG4Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi;
- PG5Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi;
- L331Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 c. 217 L.207/04.
Si precisa:
- che i codici PG4 e PG5 possono essere utilizzati nella misura massima di tre mesi per i minori nati dal 1° gennaio 2025 o per i minori nati prima del 1° gennaio 2025 se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.
- inoltre, i medesimi codici debbono essere utilizzati in caso di fruizione dal 1° gennaio 2025 dei periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici PG0, PG1, PG2 e PG3 rispettivamente riferiti ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera indennizzati in misura dell’80% della retribuzione di cui alle precedenti leggi di Bilancio 2023 e 2024. In tali casi, sulla base delle previsioni normative susseguitesi nel tempo, il congedo in argomento può essere riferito a un periodo complessivo rispettivamente di un mese o massimo di due mesi.
Si rimanda alla Circolare INPS 95/2025 per quanto non espressamente indicato nel presente documento.
- Modalità operative
Premessa
Con la precedente versione sono state rilasciate le seguenti tabelle:
- Codici Evento:
PG4 Cong. par. in modalità oraria 80% nella misura massima di 3 mesi fino a 6 anni bimbo L.207/2024;
PG5 Cong. par. in modalità giorn. 80% nella misura massima di 3 mesi fino a 6 anni bimbo L.207/2024.
- Causali credito/debito:
L331 Cong. parentale 80% tre mesi fino a 6 anni bimbo art.1 c.217 L.207/2024.
- Tabella codici causali Libro Unico del Lavoro:
PG4 Cong. parentale 80% orario tre mesi;
PG5 Cong. parentale 80% giorn. tre mesi.
- Voci variabili
9062 Cong. paren. 80% HH PG4;
9064 Ore assenza cong. par. PG4;
9063 Cong. paren. 80% GG PG5;
9065 Giorni assenza cong. par. PG5.
- Tabelle Indennità maternità:
Contratto “TUTTI” Gruppo “PG4” Cong. Parentale 80% orario L207/2024;
Contratto “TUTTI” Gruppo “PG5” Cong. Parentale 80% giornaliero L.207/2024.
Si precisa che le tabelle Indennità di maternità codificate con PG4 e PG5 vengono fornite senza la lordizzazione automatica che l’utente è libero di aggiungere.
- Giustificativi presenze/assenze:
PG4 Cong. par. 80% HH tre mesi;
PG5 Cong. par. 80% GG tre mesi.
- Parametri contrattuali gestione assenze:
Come per gli altri congedi l’utente prima di eseguire apertura mensilità deve entrare in Dati INPS – Congedi Parentali e inserire il codice fiscale del figlio, il codice evento e in giorni congedo indicare il periodo;
Esempio:
Dopo l’apertura della mensilità entrare in Gestione ore lavorate/giustificativi e inserire il giustificativo
Per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla gestione pubblica il programma in automatico nella compilazione del flusso Uniemens/Lista Pospa in base al codice Evento inserirà il relativo Tipo servizio:
PG4 – Tipo servizio 3Z;
PG5 – Tipo servizio 4A.