Decontribuzione SUD L.207/2024 commi 406-412
Con la presente versione è possibile applicare la Decontribuzione SUD secondo quanto indicato nella Circolare INPS 32/2025.
In sintesi
Al personale assunto, trasformato o riassunto a tempo indeterminato entro il 31/12 viene riconosciuta l’anno successivo, l’agevolazione per le sole mensilità ordinarie senza tenere conto delle mensilità aggiuntive erogate nel mese con cedolino separato, rientrano nell’agevolazione i ratei di mensilità aggiuntive erogati mensilmente con le competenze ordinarie.
Estratto dalla circolare INPS: Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile.
La decontribuzione spetta per tutto il periodo di vigenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino a scadenza prevista 31/12/2029.
Si precisa che:
- Arretrato di Gennaio 2025 può essere recuperato con i flussi Uniemens/Pospa da Febbraio ad Aprile. Da ns. informazioni, che dovranno essere confermate dall’INPS, è possibile gestire anche Febbraio come arretrato sempre con l’obbligo di esposizione nel flusso Uniemens/Pospa entro Aprile.
- L’eventuale quota di decontribuzione mensile residua non viene sommata al mese successivo;
- Nulla è cambiato nella determinazione della decontribuzione con la precedente normativa scaduta il 31/12/24 salvo per la codifica Uniemens/Pospa;
- Sono esclusi il personale Tirocinante, Parasubordinato, domestico, settore agricolo, apprendista, intermittente e autonomo;
- Rimandiamo alla circolare INPS per quanto riguarda altre esclusioni, esempio:
- datori di lavoro operanti in specifici settori;
- datori di lavoro che hanno ricevuto aiuti subordinati al regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco di un triennio;
- Aziende che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti;
Misura dell’agevolazione:
- dal 01/01/25 si applica sgravio 25% limite mensile 145 euro;
- dal 01/01/26 si applica sgravio 20% limite mensile 125 euro;
- dal 01/01/27 si applica sgravio 20% limite mensile 125 euro;
- dal 01/01/28 si applica sgravio 20% limite mensile 100 euro;
- dal 01/01/29 si applica sgravio 15% limite mensile 75 euro.
Causali Uniemens/DM2023:
- DPMI Agevolazione contributiva art.1 commi 406-412 L.207/2024;
- L588 Conguaglio agevolazione contributiva art.1 commi 406-412 L.204/2024;
- L589 Arretrato agevolazione contributiva art.1 commi 406-412 L.207/2024.
Modalità operative:
- Applicazione esonero mensile:
Prima di eseguire aggiornamento automatico mensile selezionare il campo Decontr. SUD L.178/2020 L.207/2024 presente in – Dati di base – Agevolazioni. - Applicazione esonero arretrato:
Entro l’esecuzione del calcolo dei contributi eseguire la funzione Calcolo Incentivo arretrato presente in Altre Elaborazioni – Arretrato Decontr. Sud L.178/2020 L.207/2024, indicando il periodo dell’arretrato e il mese di esposizione nel flusso Uniemens
Esempio:
Uniemens
Prospetto costi
L’esonero corrente e l’arretrato sono memorizzati in Altri Totali del dipendente Totali Decontr. Sud L.178/2020 L.207/2024
Precisazione:
La funzione Calcolo Incentivo arretrato verifica se per lo stesso mese è già stato determinato il corrente e/o l’arretrato e lo segnala.