Proroga Applicazione automatica FIS in alternativa al Fondo Bilaterale di solidarietà L.234/2021
Sono state prorogate fino al 30/06/2023 le modifiche introdotte dalla L.234/2021 che prevede per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e non rientrano nella contribuzione per la cassa integrazione ordinaria, l’applicazione alla contribuzione dei Fondi di solidarietà bilaterale.
I Fondi di solidarietà bilaterale sono tenuti ad adeguarsi sotto il profilo dimensionale entro il 30/06/2023. In via provvisoria i datori di lavoro soggetti ai Fondi di Solidarietà bilaterale che occupano un numero di dipendenti inferiore a quanto previsto dalla norma del Fondo debbono applicare il contributo FIS.