Decontribuzione settore Turismo
Decreto Legge 73/2021 art. 43
Con Circolare 140/2021 l’INPS ha provveduto a fornire le prime indicazioni per usufruire dell’esonero previsto dall’art. 43 del decreto legge 73/2021.
Il decreto legge prevede che, a decorrere dal 26/05/2021 ed entro le competenze di novembre 2021 per le aziende private dei settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
La paga oraria utilizzata per determinare la retribuzione è comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva. Sulla retribuzione vengono calcolati i contributi a carico del datore di lavoro con esclusione dei seguenti contributi:
- Fondo di garanzia del TFR;
- F.I.S.;
- Contributo per il Fondo Solidarietà Bilaterale studi professionali;
- Contributo per il Fondi interprofessionale;
- Contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- Contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti;
- Contributi peri Fondi di solidarietà territoriale Trento e Bolzano;
- Contributi di solidarietà determinati sulle quote versate a Fondi di previdenza complementare e/o assistenziale;
- Premi INAIL;
- Riduzione, nel caso fosse presente, della quota di Esonero Contr. DL 203/2005.
Si precisa che per scelta viene escluso anche il contributo aggiuntivo dello 0,50% in quanto lo stesso viene recuperato dal datore di lavoro in fase di acc.to TFR.
La quota di esonero fruibile sarà pari al minore importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale da gennaio a marzo e la contribuzione sgravabile nelle mensilità in cui si vuole utilizzare tale esonero.
Si precisa che tale esonero non è compatibile con tutti gli incentivi in cui è previsto l’esonero al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.
Esempio:
- Esonero assunzione Under 36 L.178/2020;
- Incentivo IO Lavoro;
- Incentivo occupazione giovani art.1 comma 100 L.205/2017.
- Esonero assunzione donne L.178/2020.
É altresì compatibile con gli incentivi in cui è presente un residuo di contribuzione a carico datore di lavoro oppure è un incentivo di tipo economico.
Esempio:
- Incentivo disabile o personale proveniente da Naspi;
- Assunzioni per sostituzione lavoratori assenti.
Con Circolare 169/2021 l’INPS ha ampliato i datori di lavoro privati rientranti nei specifici settori, in base al codice ATECO, che possono usufruire dell’esonero contributivo a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditori. Inoltre ha comunicato che ha reso disponibile il modulo di istanza SOST.BIS_ES per la domanda di ammissione all’esonero. A tale proposito il presente aggiornamento consente di ottenere le informazioni che sono richieste nell’istanza SOST.BIS_ES.
Un successivo aggiornamento sarà rilasciato quando l’INPS comunicherà i codici espositivi per Uniemens.
Modalità operative
- Per determinare la retribuzione e la relativa contribuzione sul doppio delle ore di integrazione salariale effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, entrare nella funzione Calcolo Sgravio Circ. INPS 140/2021 presente nel menu Covid-19.
- Selezionare le aziende con la stessa tipologia di integrazione salariale e indicare la voce variabile, che ha in pagina 3 la causale uniemens di integrazione salariale, presente nella funzione voci variabili applicate dei mesi di gennaio, febbraio e marzo per le aziende con presenze mese corrente e nei mesi di febbraio marzo e aprile per le aziende con presenze mese precedente.
Esempio di azienda con presenze mese precedente:
Qui di seguito riportiamo lista causali uniemens di integrazione salariale.
COR – CIG ordinaria richiesta;
CGO – CIG ordinaria;
CGD – CIG in deroga autorizzata;
CDR – CIG in deroga richiesta;
AOR – Assegno ordinario ( FIS);
AOA – Assegno ordinario (FSBA).
Se la voce indicata non contiene le causali precedentemente indicate viene segnalato il seguente messaggio di errore;
Per gli utenti che hanno utilizzato le ns. tabelle si elencano le voci variabili con relativa descrizione:
9012 – Ore CIG in deroga
9014 – Ore FIS Assegno Ordinario Anticipato
9016 – CIG Assegno Ordinario non anticipato
9019 – CIG Assegno Ordinario anticipato FSBA
9021 – CIG Assegno Ordinario non anticipato FSBA
9023 – CIG Ordinaria anticipata
9025 – CIG Ordinaria non anticipata
9029 – Ore CIG in Deroga
9041 – CIG in Deroga anticipata
Alla fine della elaborazione scaturisce un report in cui sono indicati individualmente e per ogni mese interessato i seguenti dati:
- Ore integrazione salariale effettuate;
- Retribuzione persa comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva;
- Contributi calcolati su retribuzione persa;
- Ore integrazione salariale x2;
- Imponibile calcolato sul doppio delle ore di integrazione salariale;
- Sgravio determinato su imponibile.
Inoltre sono indicati i totali per Matricola dei seguenti dati:
- Ore integrazione salariale effettuate;
- Retribuzione persa;
- Contributi calcolati su retribuzione persa;
- Sgravio (calcolato sul doppio delle ore cig).
Esempio di azienda con presenze mese precedente:
I dati vengono memorizzati in Banca dati azienda, Gestione archivi azienda, Totali annuali, COVID 19, Tot. Sgravio Circ. INPS 140/2021. In attesa di essere utilizzati quando l’INPS fornirà i codici di esposizione.
Attualmente vengono memorizzati per posizione, nei totali azienda i seguenti dati:
- Doppio ore cig
- Imponibile determinato sul doppio delle ore cig
- Sgravio
Esempio