Modifiche disciplina del Fondo di Tesoreria L.199/2025
In sintesi lart. 1, c. 203, L. 199/2025 stabilisce che i datori di Lavoro che raggiungono nell’anno solare precedente le seguenti soglie dimensionali.
| Anno di applicazione | Anno di verifica dimensione | Soglia |
| 2026 | 2025 | 60 |
| 2027 | 2026 | 60 |
| 2028 | 2027 | 50 |
| 2029 | 2028 | 50 |
| 2030 | 2029 | 50 |
| 2031 | 2030 | 50 |
| 2032 e successivi | 2031 e successivi | 40 |
Sono tenuti a versare all’INPS le quote di TFR maturato.
Si precisa quanto segue:
- L’obbligo di versamento della quota di TFR al Fondo di Tesoreria non è applicabile ai lavoratori che hanno aderito a forme pensionistiche complementari.
- In caso di trasferimento di un dipendente presso un datore di lavoro obbligato al versamento al Fondo di tesoreria tale obbligo si estende anche a tali lavoratori a partire dal periodo di paga in corso di acquisizione.
- In caso di trasferimento di un dipendente proveniente da aziende con l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria ad una azienda non obbligata, quest’ultima deve continuare a versare al fondo di tesoreria le quote di TFR maturate dal periodo successivo al trasferimento.
- Ricordiamo che alla luce di quanto previsto dall’art.1 c. 756 L.296/2006 relativamente alle aziende soggette a tale disciplina l’obbligo al versamento delle quote TFR al Fondo di Tesoreria sorge per i lavoratori di prima assunzione che manifestino espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementare e di mantenere il TFR in azienda entro sessanta giorni dalla data di assunzione, tale scelta può essere revocata dal lavoratore conferendo il TFR ad una forma di previdenza complementare.
L’obbligo nasce anche per i dipendenti che lavorano all’estero purché accantonino il TFR ai sensi dell’art.2120 del Codice Civile.
Ulteriori precisazioni per il controllo della media dimensionale e della relativa applicazione del contributo:
- La verifica del requisito dimensionale è effettuato con riferimento all’anno solare precedente. Esempio: per il versamento al Fondo di Tesoreria dal 01/01/2026 si deve far riferimento alla media dimensionale dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Per il periodo dal 01/2027 si deve far riferimento alla media dimensionale dal 01/01/2026 al 31/12/2026 pertanto, se un datore di lavoro nel 2025 non raggiunge la media dimensionale prevista non è obbligato dal 01/2026 al versamento del TFR al Fondo di tesoreria altresì se raggiunge nel 2026 la media dimensionale prevista l’obbligo del versamento nasce dal 01/2027, ulteriori riduzioni di personale intervenuti dopo l’inizio dell’obbligo al versamento non incidono sull’obbligo stesso.
- Una specifica evidenza è prevista per i datori di lavoro che iniziano l’attività nel 2025 e raggiungono nello stesso anno la media dimensionale di 50 dipendenti, in questo caso i datori di lavoro dovranno versare dal 01/01/2026 al Fondo Tesoreria anche la quota maturata nel 2025.
E’ importante che in Anagrafica di base sia presente la data di costituzione dell’azienda.
Si rimanda alla Circolare INPS 12/2026 per quanto non espressamente indicato nel presente documento.
Con la presente versione viene rilasciato il nuovo codice di causale CF05 – Versamento arretrati quote TFR L. 199/2025. Il presente codice viene utilizzato per versare l’arretrato di gennaio e febbraio 2026 relativo ad aziende con data costituzione ante 2025 e che nel 2025 abbiano una media dipendenti non inferiore a 60.
Si precisa che il CF05 non implica ne il versamento della maggiorazione tramite la causale CF11 ne la possibilità di usufruire delle misure compensative TF12 (0,20%) e TF16 (0,28%).
Si precisa inoltre che le aziende con data costituzione 2025 e raggiungono nello stesso anno una media dimensionale non inferiore a 50 sono tenute a versare l’arretrato con il codice CF02, in questo caso sono tenute a versare anche la maggiorazione con il codice CF11 ed hanno diritto alle misure compensative con i codici TF12 e TF16.
Con la presente versione è stato modificato il programma del Calcolo in base alle nuove soglie dimensionali.

- La funzione di Calcolo presente in Trattamento fine rapporto – Gestione TFR all’INPS – Calcolo media dipendenti deve essere eseguita nell’anno di verifica della media dimensionale, per applicarlo nel 2026 la funzione va eseguita nel 2025 e cosi anche negli anni successivi. Considerato che la soglia dimensionale si riduce negli anni è opportuno eseguire Il controllo ogni anno, il programma in automatico esclude le aziende che sono già in obbligo di versamento;
Se in Anagrafica di base è assente la data di costituzione dell’azienda il programma la segnala e non determina la media dimensionale. - In Gestione TFR all’INPS è presente il modello SC34 per comunicare all’INPS i dati occupazionali;
- Il prospetto mensile versamenti e recuperi contiene i versamenti effettuati mensilmente e le relative misure compensative;
- In Gestione dati azienda è presente la situazione dimensionale che l’utente può modificare le condizioni per assoggettare o meno l’azienda all’obbligo di versamento del TFR;
- In Gestione dati dipendente consente di verificare la situazione del dipendente che l’utente può modificare.
